Si definisce danno psichico quella particolare articolazione del danno biologico che comporta una lesione o un deficit nell’ambito della sfera psicologica dell’individuo. In altre parole: così come una parte del corpo può subire una lesione (una frattura, un organo perforato, ecc.), anche la dimensione psichica può subire un danno – non solo come conseguenza di un danno fisico, ma nella sua dimensione autonoma.
La classificazione del danno psichico nel nostro ordinamento
Occorre innanzitutto chiarire un punto spesso fonte di fraintendimenti: il danno psichico è ricompreso tra i danni non patrimoniali, ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e delle successive interpretazioni giurisprudenziali.
Tuttavia, non va equiparato al danno biologico tout court: pur essendo correlato, il danno biologico presuppone una compromissione dell’integrità fisica o psichica della persona. Nel dettaglio:
- Il danno psichico presuppone un deficit psicologico permanente o temporaneo, insorto a seguito di un evento illecito, non certo un semplice turbamento d’animo transitorio.
- Perché possa parlarsi di danno psichico occorre che vi sia un evento lesivo illecito, che abbia generato un nesso causale tra l’accaduto e la condizione attuale della persona.
- È importante che la lesione non sia riconducibile a una patologia preesistente del soggetto, ma deriva da un fatto dannoso ad opera di terzi.
Differenza tra danno psichico e danno morale
Alla medesima stregua, è bene distinguere il danno psichico dal danno morale.
- Il danno morale è inteso come turbamento soggettivo, sofferenza interiore, turbamento dell’animo: si configura come stato emotivo negativo, di solito transitorio, conseguente all’evento dannoso.
- Il danno psichico, invece, presuppone un’alterazione dell’equilibrio psichico o una compromissione del funzionamento psicologico che incide in modo significativo sulla vita dell’individuo.
Cosa deriva dal danno psichico?
Il danno psichico è il risultato di un primo trauma, cioè di un fatto illecito verificatosi in un momento determinato e in un luogo specifico. Per effetto di ciò, il soggetto leso potrà avanzare una richiesta risarcitoria solo se sarà in grado di dimostrare:
- la sussistenza dell’evento illecito;
- il nesso causale tra evento e danno psicologico;
- la condizione antecedente all’accadimento: ovvero che il soggetto non presentasse già, in precedenza, lo stesso tipo di disturbo.
La quantificazione del danno psichico viene affidata a uno psicologo forense, che redige una perizia, mediante colloquio, test psicodiagnostici e raccolta documentale, ponendo in rilievo la comparazione tra vita “pre-evento” e “post-evento”.
Per poter portare a termine la perizia, lo psicologo deve essere messo nella posizione di poter parlare con la persona, per poi redigere una relazione, contenente l’esito dello studio psicologico fatto sulla persona stessa. Tale perizia in ogni caso, può sia essere di parte (CTP), sia essere d’ufficio su espressa richiesta del giudice. Avrà in qualunque circostanza un valore determinante ai fini dell’esito del processo.
Conclusioni
Quando è dimostrato che il danno psichico è derivato direttamente da un fatto illecito, la vittima ha il diritto di richiedere un risarcimento. Alcuni esempi tipici sono: casi di mobbing, violenza sessuale, aggressioni, infortuni che generano disturbi psichici persistenti (ansia, stress post-traumatico, alterazione della vita quotidiana).
In ambito peritale, è fondamentale che l’accertamento sia condotto con rigore e che il quesito sia ben definito, al fine di garantire che il danno psichico non resti un concetto astratto, ma diventi elemento concreto nella valutazione del risarcimento.