La perizia psicologica

Nel corso di un procedimento – civile o penale – può essere disposta o richiesta una perizia psicologica, ossia una valutazione tecnico‐scientifica condotta da uno psicologo forense al fine di chiarire aspetti psicologici rilevanti per il caso. Questo tipo di indagine, seppure strategica, è complessa soprattutto in sede penale, dove le garanzie processuali e la disciplina dell’articolo 220 c.p.p. impongono limiti precisi.

Cos’è la Perizia Psicologica

Chiamata anche “consulenza tecnica” (di parte o d’ufficio), la perizia psicologica è un esame effettuato da uno psicologo forense qualificato, volto ad approfondire gli aspetti psichici rilevanti di una persona o di una situazione. Lo specialista redige una relazione scritta che illustra al giudice le sue valutazioni e deduzioni in merito al caso in oggetto.

Si ricorre a una perizia psicologica quando il giudice o le parti individuano un ambito di competenza della psicologia legale e necessitano di un chiarimento tecnico-scientifico sul caso in esame.

La valutazione del danno e la perizia psicologica

In un contesto risarcitorio, lo psicologo può essere chiamato a valutare la componente psicologica del danno non patrimoniale. L’attività peritale in questo ambito è più articolata rispetto ad altri settori, in quanto richiede che l’esperto sappia separare la dimensione clinica da quella giuridica, concentrandosi sulla seconda.

Nell’ambito di un procedimento civile volto al riconoscimento del danno psichico, lo psicologo-perito ha il compito di:

  • valutare lo stato psicologico della persona prima e dopo l’evento dannoso;

  • formulare una diagnosi orientata all’ambito giuridico;

  • stabilire se e in quale misura l’evento traumatico ha compromesso l’equilibrio psicologico del soggetto.

Sebbene l’ordinamento induca a distinguere tra danno biologico di natura psicologica, danno morale e danno esistenziale, il ruolo del perito è integrato: occorre valutare le ripercussioni complessive sulla vita del soggetto, non solo sintetizzare un quadro clinico.

Il percorso diagnostico richiede un’acquisizione completa della documentazione (referti medici, testimonianze di amici e familiari), l’intervista al soggetto e, se necessario, la somministrazione di test psicodiagnostici. È fondamentale che emerga un nesso causale tra l’evento lesivo e la condizione attuale del soggetto: non è sufficiente riscontrare conseguenze psicologiche, occorre che si dimostri che esse derivino direttamente dall’evento sottoposto all’esame.

Come si svolge la perizia

Il consulente riesce a svolgere la sua mansione attraverso uno studio accurato. Parte infatti dall’anamnesi del paziente (documentata con precedenti referti medici e con le testimonianze di amici e parenti) per stabilire come vivesse, dal punto di vista psicologico, il soggetto leso prima dell’accadimento. Non basta infatti che l’individuo presenti delle conseguenze psicologiche per dire che il danno subito sia stato determinante, ma occorre che sussita la relazione tra l’evento traumentico e la situazione psicologica attuale.
Per riuscire a scrivere una perizia come si deve, il perito chiederà anche di avere un colloquio con la persona, o eventualmente di sottoporlo ad un test specifico grazie al quale ricavare tutte quelle info utili sulla condizione attuale del paziente.

La quantificazione del danno in sede peritale

Il processo peritale si articola in più fasi:

  1. Anamnesi e raccolta documentazione: lo psicologo forense acquisisce dati clinici, testimonianze e informazioni ambientali sul soggetto.
  2. Colloquio e test psicologici: viene condotto un colloquio strutturato e, se necessario, somministrati strumenti psicodiagnostici validati.
  3. Elaborazione del nesso causale: l’esperto verifica se l’evento traumatico ha inciso effettivamente sul quadro psicologico del soggetto.
  4. Redazione della relazione peritale: lo psicologo forense presenta le conclusioni della valutazione e fornisce indicazioni chiare e argomentate, utili al procedimento o alla richiesta risarcitoria.

La fase della quantificazione del danno psicologico è una delle più delicate. Essendo una componente intangibile, non può essere semplicemente “stimata”: occorre valutare quanto il trauma abbia inciso sulla vita quotidiana, sulla capacità relazionale, lavorativa o esistenziale della persona. In questo contesto, disturbi clinicamente “lievi” possono produrre, in contesti specifici, un disagio molto superiore a patologie più gravi — il contesto e la persona contano quanto il disturbo in sé.

La perizia psicologica nel processo penale

Quanto finora descritto vale principalmente in ambito civile. In ambito penale, invece, la perizia psicologica assume una connotazione differente, con limiti normativi e giurisprudenziali precisi.

L’articolo 220 c.p.p. afferma che:

«Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche».

In pratica, la perizia psicologica “tradizionale” finalizzata a misurare la personalità dell’imputato o a predire la sua pericolosità sociale è in linea di principio inammissibile. Tuttavia, può essere disposta per valutare, ad esempio, la credibilità della persona offesa o le conseguenze psicologiche del reato sulla vittima. In tal senso, sebbene la psicologia forense potrebbe avere un ruolo determinante per il giudice, deve operare entro confini che tutelino la libertà morale e la presunzione d’innocenza dell’imputato.

Quanto costa una perizia psicologica

È naturale chiedersi: quanto costa una perizia psicologica? Non esiste un importo fisso o standardizzato: tutto dipende dalla complessità del caso, dai test da somministrare, dal numero di colloqui e dal contesto giuridico.

Il compenso è generalmente determinato secondo le tabelle professionali degli psicologi forensi e in funzione del lavoro svolto — maggiore è la complessità (eventi traumatici multipli, danno esistenziale, documentazione vasta), maggiore sarà l’onorario.

2 commenti su “La perizia psicologica”

  1. Voi scrivete: “Spesso la perizia psicologica serve a fare una valutazione dettagliata circa i danni riportati di natura non-patrimoniale, laddove per tali danni intendiamo:

    Danno biologico di natura psicologica;
    Danno morale;
    Danno esistenziale”

    Nel ambito forense il medico legale era da sempre chiamato per stabilire il danno biologico statico (p.es. tabelle del tribunale di Milano), ovvero le conseguenze fisiche da un reato o situazione incriminato in tribunale. Poi lo psicologo era sempre tenuto a stabilire invece il nesso causale (si tratta di dinamiche conflittuali o psico-sociali) ed il c.d. danno esistenziale, ovvero l’aspetto psicologico, psicosociale e psicodinamica della parte ricorrente.
    In base alla legge 56/89 art. 1 solo lo psicologo ha “gli strumenti conoscitivi” per comprendere, valutare, esaminare ed analizzare la sofferenza del paziente. Basta pensare che l’utilizzo di un test sulla personalità è riservato solo agli iscritti dell’albo degli psicologi.
    Ora purtroppo i medici legali cercano di invadere il campo della psicologia forense, senza avere alcun strumento conoscitivo. Loro, oltre il danno biologico statico, vogliono ANCHE valutare la percezione psicologica della vittima, che non hanno né competenza né autorizzazione a poterlo fare. Nel libro “Principi e guida alla valutazione medico legale della ‘Sofferenza correlata'” (Edizioni Minerva Medica) gli autori Enrico Pedoja ed Enrico Cieri sostengono di poter valutare in sede legale la sofferenza della vittima essendo medici legali.
    Essendo psicologo forense, oltre allo sconfinamento professionale, non vedo solo una violazione della legge 56/89, ma proprio una minaccia della nostra professione. A che cosa serve in futuro lo psicologo forense se oltre al danno biologico anche la sofferenza della vittima (quindi la percezione psicologica!!!) viene stabilito dal medico legale.
    Citando all’inizio del messaggio il Vs. sito spero che logicamente e di conseguenza stabilite finalmente una volta per tutti le competenze dello psicologo e i limiti della medicina legale. Altrimenti non servono più psicologi forensi. E l’ordine dei psicologi perderebbe suo senso. Solo i medici conterebbero.

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  2. Buongiorno,
    Ho iniziato un causa civile per una grave anafilassi allergica dovuta al fatto di aver mangiato una mozzarella che doveva contenere Latte vaccino ma che invece conteneva anche latte ovino, a cui sono allergico, così come risultato dall’ISS.
    CTU escludeva danno psicologico ma solo il danno temporaneo legato ai due giorni di ricovero. Dietro rimostranze il Giudice decideva per una perizia psicologica facendo nominare una psicologa di fiducia del CTU. A seguito di perizia la psicologa concludeva che sebbene risultasse una ansia post trauma questa era legata ad un aspetto della personalità come tratto del carattere e non come conseguenza dell’evento. Il giudice ,a seguito di tale perizia, non ravvisava il danno psicologico e nemmeno il danno morale, quantificando complessivamente il danno, per una grave anafilassi certificata dal pronto soccorso, edema bilaterale agli occhi, difficoltà respiratorie e orticaria diffusa, in 121 euro.

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