Il gratuito patrocinio del CTP

Gratuito patrocinio del CTP: come funziona, pro e contro

L’ordinamento italiano prevede che, per coloro i quali non versano in situazioni economiche agiate, il patrocinio di un professionista sia a carico dello Stato.

È l’articolo 131 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (Testo Unico spese di giustizia) a stabilire che il gratuito patrocinio non valga solo nei riguardi dei servizi offerti dagli avvocati ma anche nei confronti dei consulenti tecnici di parte, alias CTP, nonché consulenti tecnici d’ufficio e notai.

Si tratta di una figura giuridica attualmente in vigore con molte problematiche ad essa connesse, per una serie di motivazioni, molto spesso passate al vaglio dei giudici costituzionali. La distinzione normativa fatta in seno al suddetto articolo (e che vedremo di seguito) ha infatti spinto la corte costituzionale a sollevare dubbi sulla legittimità costituzionale, stabilendo la relativa incostituzionalità di una parte della norma. Vediamo dunque di seguito le decisioni prese dal giudice al fine di applicare il gratuito patrocinio del CTP in modo adeguato e commisurato ai dettami costituzionali.

La distinzione normativa iniziale e successive modifiche

Stante all’articolo poc’anzi citato, poi modificato dalle pronunce della corte costituzionale, “gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione”.

Al contempo, la norma prevede che vengano anticipate “le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi”.

Queste suddivisioni esperite in sede normativa, creavano non pochi dubbi sulla equiparazione della legge ai precetti costituzionali. Per tale ragione era stata sollevata la legittimità costituzionale, anche al fine di fare una suddivisione tra onorari del difensore, onorari del CTP e onorari del CTU. Come vedremo in seguito, è stato raggiunto un equilibrio applicativo del gratuito patrocinio.

Come funziona il pagamento con il gratuito patrocinio a seguito delle pronunce di incostituzionalità

Inizialmente, qualora una delle due parti coinvolte nel processo avesse avuto diritto al gratuito patrocino, per la legge era possibile che il consulente tecnico di parte fosse pagato dallo Stato previa richiesta, anche in caso di transazione, ovvero di un accordo bonario.

Con la pronuncia della Corte Costituzionale adesso vale direttamente la possibilità che l’importo dovuto al consulente venga anticipato dall’erario. Questo vale sia per onorari che per indennità, e la novità viene allargata anche a notai custodi e CTU.

La novità legata alla decisione dei giudici costituzionali, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 131, fa riferimento in particolar modo alla prenotazione a debito, che inizialmente andava considera idonea a soddisfare i clienti per essere valida. La norma iniziale prevedeva che per avere accesso all’anticipazione dell’erario, l’onere da parte del consulente di presentare prima una intimazione di pagamento. Solo in un secondo momento si poteva passare alla prenotazione a debito dell’importo dovuto. Proprio in questo punto la Corte Costituzionale ha dichiarato la norma illegittima, in quanto irragionevole rispetto alla portata del gratuito patrocinio.

Perché la norma risulta viziata?

Dopo aver valutato la reale portata normativa dell’articolo 131, la corte ha messo a confronto il contenuto della norma con il riferimento all’articolo 3 della Costituzione, facendo leva sul difetto di ragionevolezza. In tal senso è stato stabilito che la norma così come prevista agli albori era viziata proprio perché, in riferimento all’anticipazione della somma dell’erario, il consulente tecnico di parte era costretto a dimostrate l’intimazione di pagamento, per poi accedere all’importo dovuto solo in un secondo momento.

Un simile iter procedurale, applicato in concomitanza dell’istituto della prenotazione a debito, evita che possa esserci una coerenza interna della norma stessa.

La decisione della corte Costituzionale sul Gratuito Patrocinio

Ecco dunque che la corte Costituzionale ha stabilito che il gratuito patrocinio per i consulenti potesse essere esperito solo a fronte di un’anticipazione da parte dell’Erario. L’attuale impronta che è stata data all’Istituto giuridico, riesce a incastrarsi molto meglio con il contenuto giurisprudenziale che “ aveva escluso che gli oneri conseguenti alla tutela dell’indigente potessero gravare su alcune categorie professionali”.

La pronuncia risulta innovativa dunque proprio per permettere che i consulenti tecnici di parte possano soddisfarsi per la prestazione offerta senza dover presentare alcunché, ma avendo direttamente accesso alla prenotazione a debito.

In tal senso è doveroso evidenziare che la parte nel processo a cui viene riconosciuto il gratuito patrocinio, qualora dovesse soccombere al termine della causa, pur non pagando né CTP né CTU eventuale, avrà ugualmente l’obbligo di pagare le spese processuali della controparte. Sarà comunque suo l’onere del pagamento degli onorari dell’avvocato.

Se invece per qualunque motivo, la parte a cui è riconosciuto il gratuito patrocinio dovesse subire la revoca di un simile beneficio in corso di giudizio, il pagamento del consulente tecnico di parte avverrà per mano sua diretta, come un normale soggetto processuale.

1 commento su “Il gratuito patrocinio del CTP”

  1. Delucidazione assolutamente ineccepibile. Mettendo però i piedi per terra sarebbe interessante capire come, in quali sedi e con quali strumenti un CTP/CTU, una volta ottenuta la liquidazione delle proprie spettanze da parte del G.I., può tentare di portare a casa il compenso dovutogli. Non ho trovato un solo avvocato che abbia saputo spiegarmi come agire nel concreto; ne’ tanto meno ho avuto alcuna dritta da parte dell’Ufficio per il Gratuito Patrocinio. Eppure presto la mia opera come CTU/CTP presso uno dei più grandi Tribunali d’Italia, mica in una sperduta ex Pretura di provincia…

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