Il CTP e le sue osservazioni al CTU

Scopriamo insieme come funzionano le osservazioni del CTP al CTU

Un consulente tecnico di parte, alias CTP, sa bene che tra le sue mansioni, quella più spinosa è data dalla stesura delle osservazioni al CTU. La relazione stilata è un argomento già di per sé intricato, che diventa ancor più complesso a seconda del caso specifico che si sta trattando. In primis ci sarebbe bisogno di affrontare la deduzione con un metodo lineare ed equilibrato che avalli spontaneamente e senza forzature la tesi portata avanti, e che dunque non vanifichi gli sforzi fatti dall’avvocato nel corso del caso. Più precisamente questo tipo di attività si chiama valutazione delle osservazioni delle parti in causa.

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Stilare le osservazioni secondo legem

Per stilare nel migliore dei modi la relazione contenente le osservazioni da presentare al CTU, il CTP deve fare riferimento alla normativa vigente. Più nello specifico, non deve mancare il rispetto dell’art. 195, terzo comma, del Codice di Procedura Civile.

Per riassumere le fasi di presentazione di questa relazione:

  • In primis, dopo la conclusione di tutte le azioni peritali e di studio del caso, le parti inviano la relazione al CTU. Si tratta di una fase delicata perché il contenuto del documento è definitivo, e richiede massima cura e accortezza durante la redazione.
  • Il giudice dà la possibilità ai periti di parte di presentare entro 30 gironi al massimo delle osservazioni sulla relazione stilata dal CTU.
  • Il giudice stabilisce un secondo termine, sempre di massimo 30 giorni, entro il quale le relazioni finali e le controdeduzioni alla relazione tecnica d’ufficio.

In merito ai termini succitati, è doveroso evidenziare che stante ad alcune pronunce giurisprudenziali di recente riferimento, non possono essere considerate ammesse al fascicolo, le osservazioni di CTP fuori termine, presentate cioè nel mancato rispetto della tempistica indicata dal giudice.

Studiare il caso

Per riuscire nell’intento di cogliere l’essenza de problema, il consulente di parte deve avere contezza di quello che potrebbe essere il contenuto della relazione d’ufficio. Si tratta di una fase delicata che va tuttavia affrontata con serenità, onde evitare banali errori che possono nuocere all’esito del caso di riferimento.

È normale commettere errori, è normale mancare di precisione, ma quello che conta davvero è conoscere a fondo la situazione di cui ci si occupa, e di conseguenza puntare sugli elementi che fanno la differenza. Il CTP deve capire insomma le infinite sfaccettature del suo cliente, riportando nella relazione tutto quello che occorre per sviscerare i punti di interesse.

L’attività relazionale va gestita con molto scrupolo e organizzazione meticolosa, altrimenti il CTP rischia di compromettere la sua reputazione e la sua resa professionale. È importante dunque che il consulente collabori con lo studio legale che sta seguendo il caso, almeno avrà modo di confrontarsi con un altro aspetto della situazione, ovvero quello prettamente giuridico.

La portata della relazione con osservazioni

Quando il consulente presenta le sue osservazioni, esse devono essere molto stringate e ben fatte, in grado di contestare quanto sostenuto dal CTU senza però deformare la relazione di quest’ultimo. Tale situazione richiede un’attenta analisi e uno studio molto dettagliato, altrimenti si rischia di non valutare quell’anello debole su cui potrebbe far leva la controparte o il CTU per esprimere un parere avverso a quanto sostenuto dal CTP.

Nel presentare le osservazioni finali, il consulente di parte ha dunque l’obbligo, qualora nella prima relazione abbia compiuto errori di valutazione, di ribaltare quanto sostenuto senza forzare troppo la mano. Sviscerare per bene l’argomento, non in modo sommario o poco preciso, ma viceversa in modo dettagliato.

Le osservazioni presentate non devono mancare di analitica e pertinenza, devono apparire oggettive e non plastiche. Al contempo devono essere documentate nel miglior modo possibile, non vi deve essere polemica e ovviamente non devono essere controproducenti. Il contenuto non deve mettere in difficoltà il CTU per evitare di spingere quest’ultimo ad esperire conclusioni difformi rispetto a quelle sostenute dal  CTP.

A tal proposito è doveroso mettere in evidenza che la Suprema Corte ha di recente stabilito che “Qualora a una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il Giudice, che intende disattenderle, ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, incorrendo, in caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.” (Cass. 12 dicembre 2008, n. 29028).

Non a caso, in virtù di quanto, nella giurisprudenza moderna si sostiene che in capo al Giudice non vige l’obbligo di aderire in modo pedissequo e acritico a quanto riportato nelle conclusioni del CTU. Il che significa che ha la possibilità di disattendere la sua relazione, in virtù di quelle che possono essere state le osservazioni del consulente di parte (Cass. 26 febbraio 1998, n. 2145). Data l’importanza in tal senso di quanto sostenuto dal CTP, è dunque importante fare attenzione a quello che scrive e a come lo fa, proprio come abbiamo spiegato poc’anzi.

1 commento su “Il CTP e le sue osservazioni al CTU”

  1. Buon giorno, volevo chiedere se una parte stessa (non CTP e non Avvocato) puo´ fare osservazioni alla bozza CTU e cosa succede se le osservazioni non vengono rispettate (la relazione CTU viene ritenuta valida o viene vista come mancanza di contradditorio? ) Grazie per la Vostra risposta.

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